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Didattica inclusiva: di cosa si tratta?

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La loro piena inclusione è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’inclusione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.

Una didattica inclusiva fa capo a tutti i docenti ed è rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali. La didattica inclusiva è la didattica di tutti che si basa sulla personalizzazione e sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive.

Area inclusione: BES, DSA, disabilità, intercultura

Cosa si intende per Bisogni Educativi Speciali (BES)

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. ” (Dal DM 27.12.2012 STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA).

Cosa fa la scuola?

CREA un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità

ADATTA uno stile di insegnamento, materiali, tempi, tecnologie

MODIFICA le strategie in itinere

SVILUPPA didattica metacognitiva

TROVA punti di contatto tra le programmazioni (classe e individualizzata)

SVILUPPA un approccio cooperativo

VALORIZZA tutte le forme espressive

FAVORISCE la creazione di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti …)

INTRODUCE nuove metodologie come il Cooperative Learning e il Tutoring.

Per la scuola non è importante l’approccio clinico, ma l’approccio educativo che permette di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative personalizzate. Non è importante, quindi, preoccuparsi di definire chi sono i BES; importante invece è cambiare il modo di insegnare e di valutare affinché ogni studente trovi la giusta risposta.

Chi ha diritto all’insegnante di sostegno? Tutti i casi previsti dalla legge

Quali alunni hanno diritto all’insegnante di sostegno e a chi spetta decidere le ore assegnate per ogni studente? Per i ragazzi con disabilità stare a scuola, seguire le lezioni e rispettare le regole può rivelarsi più difficile che per gli altri, per questo la figura dell’insegnante di sostegno è fondamentale.

Per averne diritto occorre produrre e presentare alla Scuola la certificazione medica che attesta la patologia dell’alunno e la sua gravità, dati in base ai quali vengono stabilite le ore di sostegno che spettano a ciascuno.

I requisiti per averne diritto, i soggetti esclusi e le modalità per richiederlo sono stabilite per legge. Ecco tutte le informazioni al riguardo.

Secondo la normativa italiana hanno diritto ad avere l’insegnante di sostegno gli alunni in “stato di handicap” o “stato di handicap in situazione di gravità” che presentano i requisiti previsti dalla legge 104/1992. Questi soggetti non solo hanno diritto all’insegnante di sostegno che li affianca giornalmente ma anche ad una serie di detrazioni e agevolazioni per sé e per i genitori che ne fanno le veci.

Per avere l’insegnante di sostegno è necessario essere in possesso della certificazione medica rilasciata dall’ASL dove si attesta che la minoranza fisica, psichica o sensoriale è stabile e progressiva e che tale patologia causa difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni sociali e nell’integrazione.

Per maggiori informazioni riguardo all’iter per avviare la richiesta, i genitori o i tutori del ragazzo/a devono rivolgersi all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza; qui verranno guidati sulla documentazione necessaria e i certificati da produrre da consegnare all’Istituto nel quale vogliono iscrivere il figlio. Una volta depositata la richiesta questa sarà presa in carico e valutata dal Dirigente scolastico. Le ore settimanali di insegnante di sostegno a cui l’alunno con disabilità ha diritto sono indicate nella Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal GLH (Gruppo di Lavoro Handicap).

Studente DSA ha diritto all’insegnante di sostegno?

La sigla DSA sta per Disturbi Specifici dell’Apprendimento che la legge n. 170/2010 prevede per la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Gli alunni con questi disturbi non hanno diritto all’insegnante di sostegno, tuttavia è compito dell’istituto e del corpo docente individuare le strategie educative e didattiche per favorire l’apprendimento e combattere l’esclusione sociale. I DSA, infatti, non sono patologie ineliminabili ma possono essere notevolmente migliorati e modificati grazie ad interventi mirati. 

L’unico caso in cui uno studente con DSA può avere l’insegnante di sostegno è se questo disturbo è accompagnato da altre patologie che rientrano nei casi previsti dalla legge n. 104/1992.

Chi è il docente per il sostegno?

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante risorsa per l’inclusione vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

L’insegnante di sostegno ha la responsabilità didattica ed educativa degli alunni a lui assegnati ed anche degli altri componenti della classe, contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Riguardo agli studenti con disabilità che ha in carico, egli si rifà a quanto stabilito nel PEI (piano educativo individualizzato) che è strettamente personalizzato in base alle esigenze e le possibilità di ognuno.

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